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EMANATO IL PROVVEDIMENTO GENERALE N° 1
DEL 1° MARZO 2007 PER L’USO DI POSTA ELETTRONICA E INTERNET SUL
LUOGO DI LAVORO
Il Garante per la protezione di dati
personali ha approvato le “Linee guida per posta elettronica e
internet” G.U. n° 58 del 10 marzo 2007.
La normativa in questione riguarda
l’utilizzo, da parte dei dipendenti pubblici e privati, della posta
elettronica e della rete Internet sul luogo di lavoro.
Garante si è espresso su una materia
molto delicata che riguarda insieme protezione dei dati personali,
diritti dei lavoratori, interesse delle imprese a conoscere se gli
strumenti di lavoro sono usati in modo appropriato.
Il provvedimento, la cui struttura è abbastanza complessa, individua
linee di condotta generali ed esplicite per i datori di lavoro:
“I datori di lavoro pubblici e privati
non possono controllare posta elettronica e la navigazione in
Internet se non in casi eccezionali. Spetta al datore di lavoro
definire modalità d’uso e di tali strumenti tenendo conto dei
diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni
sindacali.”
Il Garante
-
prescrive ai datori di lavoro di
informare con chiarezza ed in modo dettagliato i lavoratori
sulle modalità di utilizzo di Internet, della posta elettronica
e sulla possibilità che vengano effettuati controlli;
-
vieta, al datore di lavoro, la
lettura sistematiche e la registrazione delle e-mail;
-
vieta al datore di lavoro il
monitoraggio sistematico delle pagine web visitate dal
lavoratore;
-
prescrive una serie di misure
tecnologiche, da adottare per prevenire la possibilità
dell’analisi del contenuto della navigazione su Internet e
dell’apertura di messaggi di posta elettronica;
-
raccomanda l’adozione da parte dei
datori di lavoro di un disciplinare interno, definito
coinvolgendo le rappresentanza sindacali, nel quale sino
indicate puntualmente le regole per la navigazione su internet e
l’uso della posta elettronica.
Il datore di lavoro
-
deve adottare ogni misura in grado
di prevenire il rischio di utilizzi impropri degli strumenti di
cui si tratta, in modo da ridurre i successivi controlli sui
lavoratori (ad esempio individuando i siti sui quali i
lavoratori sono autorizzati a navigare e utilizzare filtri che
impediscano l’accesso a determinati siti o il download di file
multimediali o musicali);
-
deve individuare, preventivamente,
misure tecniche ed organizzative per un uso corretto della posta
elettronica da parte dei lavoratori;
-
eve indicare in modo chiaro ai
lavoratori (anche attraverso il coinvolgimento delle
rappresentanze sindacali) quali siano le corrette modalità di
uso degli strumenti informatici aziendali e se e come vengano
attuati i controlli.
Le conseguenze della mancata
osservanza dei divieti possono essere anche di natura penale:
-
l'articolo 170 del Codice punisce
la non osservanza di un provvedimento del Garante con la
reclusione da tre mesi a due anni;
-
l’articolo 71 del Codice richiama
l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che sanziona
penalmente il controllo a distanza dei lavoratori da parte dei
datori di lavoro pubblici e privati;
-
l’articolo 161 del Codice punisce
l’omessa o incompleta informativa, di cui all’articolo 13, con
una sanzione amministrativa.
La Sysmar, in ordine agli adempimenti
sopra ricordati è in grado di fornire servizi, modulistica e
attività di formazione. |