PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRIVATI

 

EMANATO IL PROVVEDIMENTO GENERALE N° 1 DEL 1° MARZO 2007 PER L’USO DI POSTA ELETTRONICA E INTERNET SUL LUOGO DI LAVORO

 

Il Garante per la protezione di dati personali ha approvato le “Linee guida per posta elettronica e internet” G.U. n° 58 del 10 marzo 2007.

La normativa in questione riguarda l’utilizzo, da parte dei dipendenti pubblici e privati, della posta elettronica e della rete Internet sul luogo di lavoro.

Garante si è espresso su una materia molto delicata che riguarda insieme protezione dei dati personali, diritti dei lavoratori, interesse delle imprese a conoscere se gli strumenti di lavoro sono usati in modo appropriato.
Il provvedimento, la cui struttura è abbastanza complessa, individua linee di condotta generali ed esplicite per i datori di lavoro:

“I datori di lavoro pubblici e privati non possono controllare posta elettronica e la navigazione in Internet se non in casi eccezionali. Spetta al datore di lavoro definire modalità d’uso e di tali strumenti tenendo conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali.”
 

Il Garante

  • prescrive ai datori di lavoro di informare con chiarezza ed in modo dettagliato i lavoratori sulle modalità di utilizzo di Internet, della posta elettronica e sulla possibilità che vengano effettuati controlli;

  • vieta, al datore di lavoro, la lettura sistematiche e la registrazione delle e-mail;

  • vieta al datore di lavoro il monitoraggio sistematico delle pagine web visitate dal lavoratore;

  • prescrive una serie di misure tecnologiche, da adottare per prevenire la possibilità dell’analisi del contenuto della navigazione su Internet e dell’apertura di messaggi di posta elettronica;

  • raccomanda l’adozione da parte dei datori di lavoro di un disciplinare interno, definito coinvolgendo le rappresentanza sindacali, nel quale sino indicate puntualmente le regole per la navigazione su internet e l’uso della posta elettronica.
     

Il datore di lavoro

  • deve adottare ogni misura in grado di prevenire il rischio di utilizzi impropri degli strumenti di cui si tratta, in modo da ridurre i successivi controlli sui lavoratori (ad esempio individuando i siti sui quali i lavoratori sono autorizzati a navigare e utilizzare filtri che impediscano l’accesso a determinati siti o il download di file multimediali o musicali);

  • deve individuare, preventivamente, misure tecniche ed organizzative per un uso corretto della posta elettronica da parte dei lavoratori;

  • eve indicare in modo chiaro ai lavoratori (anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali) quali siano le corrette modalità di uso degli strumenti informatici aziendali e se e come vengano attuati i controlli.

Le conseguenze della mancata osservanza dei divieti possono essere anche di natura penale:

  • l'articolo 170 del Codice punisce la non osservanza di un provvedimento del Garante con la reclusione da tre mesi a due anni;

  • l’articolo 71 del Codice richiama l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che sanziona penalmente il controllo a distanza dei lavoratori da parte dei datori di lavoro pubblici e privati;

  • l’articolo 161 del Codice punisce l’omessa o incompleta informativa, di cui all’articolo 13, con una sanzione amministrativa.

La Sysmar, in ordine agli adempimenti sopra ricordati è in grado di fornire servizi, modulistica e attività di formazione.