|
LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO
DI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI PUBBLICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI
DI ENTI LOCALI – DELIBERAZIONE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI N° 17 DEL 17/04/2007
Il provvedimento definisce principi e
limiti che gli enti locali devono rispettare quando pubblicano e
diffondono dati personali contenuti in atti e deliberazioni,
Il Garante afferma che:
-
prima di pubblicare o rendere
accessibili atti (contenenti dati personali), l’ente locale deve
valutare se le finalità di trasparenza possano essere perseguire
con modalità che non comprendano la divulgazione di dati
personali o che permettano di identificare gli interessati solo
se necessario;
-
negli atti devono comparire solo i
dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità;
-
dati sensibili e giudiziari
possono essere diffusi solo se realmente indispensabili e se
l’ente ha adottato il Regolamento previsto dal Codice;
-
è sempre vietato diffondere
informazioni sulla salute.
L’ente quando diffonde e pubblica atti
e deliberazioni contenenti dati personali attraverso l’impiego di
nuove tecnologie (Internet) deve assicurare:
-
l’esattezza, l’aggiornamento e la
pertinenza dei dati personali;
-
il diritto all’oblio delle persone
interessate.
Il Garante indica specifiche cautele
da adottare
-
nella pubblicazione di elenchi
delle persone che usufruiscono di crediti, sussidi, o
sovvenzioni;
-
nella pubblicazione e gestione
delle delibere che approvano le graduatorie dei vincitori di
pubblici concorsi.
Il documento, che non presenta novità
sostanziali, raccoglie e armonizza quanto contenuto in precedenti
decisioni dell’Autorità con la disciplina dell’accesso ai dati
personali ed alla documentazione amministrativa nonché con il
“diritto di accedere in generale alle informazioni di cui è in
possesso l’amministrazione”(art. 10 D.Lgs. 267/2000).
Gli enti per conformarsi a quanto stabilito dalle linee guida del
Garante dovranno:
-
verificare che le procedure
seguite per la pubblicazione di atti e documenti siano coerenti
con quanto dispone il provvedimento;
-
portare a conoscenza del
provvedimento tutto il personale interessato;
-
provvedere ad integrare, qualora
necessario, gli strumenti regolamentari;
-
predisporre adeguate informative
da fornire agli interessati;
-
adottare le misure minime di
sicurezza per assicurare l’integrità di dati e sistemi;
-
adottare idonee procedure per la
pubblicazione di atti e documenti che contengono dati personali
sulla rete Internet.
|