PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

 

Riportiamo di seguito, senza pretesa di esaustività, alcune importanti novità riguardanti il sistema informativo delle pubbliche amministrazioni contenute nella finanziaria 2008

 

Art. 1 commi da 210 a 214 - FATTURAZIONE ELETTRONICA

“l’emissione la trasmissione e la conservazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo …, anche sotto forma di nota conto parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, …”
Il ministro dell’Economia emanerà un decreto con le regole per rendere operativa la fatturazione elettronica (già normata con D.Lgs. 52/2004); a partire da tre mesi dopo l’entrata in vigore del decreto le amministrazioni dello Stato, non possono accettare le fatture in forma cartacea né possono procedere a pagamenti fino all’invio in forma elettronica.

Le amministrazioni devono adeguare struttura organizzativa e sistema informatico (posta elettronica certificata, protocollo informatico etc.) in modo da poter trattare documenti elettronici, in particolare le fatture.
La scadenza è legata a quella dell’emanazione del decreto sulle regole operative da parte del ministero dell’Economia.
 

Art. 2 Commi 589 e 590 - COSTI DELLA PA. POSTA ELETTRONICA

Il CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amminmistrazione) verificherà attraverso azioni di monitoraggio l’obbligo di utilizzare la posta elettronica nelle comunicazioni fra pubbliche amministrazioni (art. 47 del Codice dell’amministrazione digitale)
“il mancato adeguamento (al disposto del citato art, 47) in misura superiore al 50% comporta per le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo…la riduzione del 30% delle risorse per l’invio della corrispondenza cartacea”

Le amministrazioni devono utilizzare la posta elettronica nelle comunicazioni con altre PA almeno per il 50% del volume totale, questo comporta l’acquisizione di caselle di posta elettronica certificata ed istituzionale e di un idoneo sistema di protocollo informatico.

Il Codice dell’amministrazione digitale individuava per le PA centrali il 1° ottobre 2006 quale scadenza per dotarsi di caselle di posta elettronica certificata e istituzionale e di utilizzare la posta elettronica nelle comunicazioni con i propri dipendenti.
 

Art. 2 Commi da 591 a 593 - COSTI DELLA PA. SERVIZI VOIP

“le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, comprese le scuole di ogni ordine e grado” …. Sono tenute a decorrere dal 1° gennaio 2008 o dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia ad utilizzare i servizi Voce tramite protocollo Internet (VOIP) previste dal Sistema Pubblico di Connettività o da convenzioni Consip”.
Il CNIPA verificherà attraverso azioni di monitoraggio il rispetto delle disposizioni.

Le amministrazioni per i servizi di fonia, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e a partire dalla scadenza dei contratti in corso, devono utilizzare servizi VOIP.
 

Art. 2 Commi da 594 a 599 - COSTI DELLA PA. PIANI TRIENNALI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

Le amministrazioni dello stato, le regioni, le province ed i comuni devono adottare piani triennali per “l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo”:

  • “delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione di ufficio”

  • delle auto di servizio

  • dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio

Nei piani sono indicate in modo specifico le misure dirette a limitare l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile.
“A consuntivo annuale” le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti”
I piani triennali sono resi pubblici anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.
Sarà emanato, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria, un decreto recante criteri e le modalità per la razionalizzazione dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio.

Le amministrazioni redigono il piani, per la parte relativa agli immobili occorre attendere il decreto attuativo; annualmente trasmettono una relazione, sullo stato di attuazione del piano, agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti.


Art. 3 Commi da 54 a 58 - COSTI DELLA PA. CONSULENZE ED INCARICHI ESTERNI

Le PA che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.
Copia degli elenchi è strasmessa semestralmente alla Presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento funzione pubblica.
Per gli Enti Locali
l’affidamento di studi, ricerche e consulenze a soggetti estranei all’amministrazione avviene solo nell’ambito di un programma approvato dal consiglio;
il regolamento degli uffici e dei servizi (art. 89 D.Lgs. 267/2000) deve fissare limiti criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio ricerca e consulenza a soggetti estranei all’amministrazione;
il regolamento degli uffici e dei servizi (art. 89 D.Lgs. 267/2000) deve f fissare il limite massimo per gli incarichi e consulenze;
l’affidamento di incarichi o consulenze in violazione delle norme regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
le disposizioni del regolamento degli uffici e dei servizi su incarichi e consulenze sono inviate per estratto alla sezione regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dall’adozione.


Art. 3 Commi 81 a 83 - Limiti allo straordinario

Le amministrazioni statali, comprese quelle a ordinamento autonomo provvedono a contenere la spersa per il lavoro straordinario, almeno entro il limite del 90% delle risorse destinate nel 2007.
Le PA non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi per la rilevazione automatica di presenze.