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Riportiamo di seguito, senza pretesa
di esaustività, alcune importanti novità riguardanti il sistema
informativo delle pubbliche amministrazioni contenute nella
finanziaria 2008
Art. 1 commi da 210 a 214 -
FATTURAZIONE ELETTRONICA
“l’emissione la trasmissione e la
conservazione delle fatture emesse nei rapporti con le
amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo …, anche
sotto forma di nota conto parcella e simili, deve essere effettuata
esclusivamente in forma elettronica, …”
Il ministro dell’Economia emanerà un decreto con le regole per
rendere operativa la fatturazione elettronica (già normata con D.Lgs.
52/2004); a partire da tre mesi dopo l’entrata in vigore del decreto
le amministrazioni dello Stato, non possono accettare le fatture in
forma cartacea né possono procedere a pagamenti fino all’invio in
forma elettronica.
Le amministrazioni devono adeguare struttura organizzativa e
sistema informatico (posta elettronica certificata, protocollo
informatico etc.) in modo da poter trattare documenti elettronici,
in particolare le fatture.
La scadenza è legata a quella dell’emanazione del decreto sulle
regole operative da parte del ministero dell’Economia.
Art. 2 Commi 589 e 590 - COSTI
DELLA PA. POSTA ELETTRONICA
Il CNIPA (Centro Nazionale per
l’Informatica nella Pubblica Amminmistrazione) verificherà
attraverso azioni di monitoraggio l’obbligo di utilizzare la posta
elettronica nelle comunicazioni fra pubbliche amministrazioni (art.
47 del Codice dell’amministrazione digitale)
“il mancato adeguamento (al disposto del citato art, 47) in misura
superiore al 50% comporta per le amministrazioni dello Stato, anche
a ordinamento autonomo…la riduzione del 30% delle risorse per
l’invio della corrispondenza cartacea”
Le amministrazioni devono utilizzare la posta elettronica nelle
comunicazioni con altre PA almeno per il 50% del volume totale,
questo comporta l’acquisizione di caselle di posta elettronica
certificata ed istituzionale e di un idoneo sistema di protocollo
informatico.
Il Codice dell’amministrazione digitale individuava per le PA
centrali il 1° ottobre 2006 quale scadenza per dotarsi di caselle di
posta elettronica certificata e istituzionale e di utilizzare la
posta elettronica nelle comunicazioni con i propri dipendenti.
Art. 2 Commi da 591 a 593 - COSTI
DELLA PA. SERVIZI VOIP
“le pubbliche amministrazioni centrali
e periferiche, comprese le scuole di ogni ordine e grado” …. Sono
tenute a decorrere dal 1° gennaio 2008 o dalla scadenza dei
contratti relativi ai servizi di fonia ad utilizzare i servizi Voce
tramite protocollo Internet (VOIP) previste dal Sistema Pubblico di
Connettività o da convenzioni Consip”.
Il CNIPA verificherà attraverso azioni di monitoraggio il rispetto
delle disposizioni.
Le amministrazioni per i servizi di fonia, a decorrere dal 1°
gennaio 2008 e a partire dalla scadenza dei contratti in corso,
devono utilizzare servizi VOIP.
Art. 2 Commi da 594 a 599 - COSTI
DELLA PA. PIANI TRIENNALI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE
Le amministrazioni dello stato, le
regioni, le province ed i comuni devono adottare piani triennali per
“l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione
dell’utilizzo”:
-
“delle dotazioni strumentali,
anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione di ufficio”
-
delle auto di servizio
-
dei beni immobili ad uso
abitativo o di servizio
Nei piani sono indicate in modo
specifico le misure dirette a limitare l’assegnazione di
apparecchiature di telefonia mobile.
“A consuntivo annuale” le amministrazioni trasmettono una relazione
agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della
Corte dei Conti”
I piani triennali sono resi pubblici anche attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale.
Sarà emanato, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge
finanziaria, un decreto recante criteri e le modalità per la
razionalizzazione dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio.
Le amministrazioni redigono il piani, per la parte relativa agli
immobili occorre attendere il decreto attuativo; annualmente
trasmettono una relazione, sullo stato di attuazione del piano, agli
organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei
Conti.
Art. 3 Commi da 54 a 58 - COSTI DELLA PA. CONSULENZE ED INCARICHI
ESTERNI
Le PA che si avvalgono di
collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i
quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio
sito web i relativi provvedimenti completi di soggetti percettori,
della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di
omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli
incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale del dirigente preposto.
Copia degli elenchi è strasmessa semestralmente alla Presidenza
del consiglio dei ministri – dipartimento funzione pubblica.
Per gli Enti Locali
l’affidamento di studi, ricerche e consulenze a soggetti estranei
all’amministrazione avviene solo nell’ambito di un programma
approvato dal consiglio;
il regolamento degli uffici e dei servizi (art. 89 D.Lgs. 267/2000)
deve fissare limiti criteri e modalità per l’affidamento di
incarichi di collaborazione, studio ricerca e consulenza a soggetti
estranei all’amministrazione;
il regolamento degli uffici e dei servizi (art. 89 D.Lgs. 267/2000)
deve f fissare il limite massimo per gli incarichi e consulenze;
l’affidamento di incarichi o consulenze in violazione delle norme
regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale;
le disposizioni del regolamento degli uffici e dei servizi su
incarichi e consulenze sono inviate per estratto alla sezione
regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dall’adozione.
Art. 3 Commi 81 a 83 - Limiti allo straordinario
Le amministrazioni statali, comprese
quelle a ordinamento autonomo provvedono a contenere la spersa per
il lavoro straordinario, almeno entro il limite del 90% delle
risorse destinate nel 2007.
Le PA non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non
previa attivazione dei sistemi per la rilevazione automatica di
presenze. |