Redazione e gestione del Piano di sicurezza CIE

Adempimenti

Precedente

 

Come è noto il Decreto del Ministero dell’Interno del 2 agosto 2005 fa obbligo ai comuni di definire il “Piano di sicurezza comunale per la gestione delle postazione di emissioni CIE”, lo stesso provvedimento definisce puntualmente la metodologia e fornisce gli strumenti necessari alla redazione, attuazione, gestione, manutenzione  e revisione del piano.

Nella Conferenza Unificata Stato–Regioni di giovedì 20 settembre è stato espresso, parere favorevole sul Decreto Interministeriale sulle “regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e i materiali utilizzati per la produzione della carta d’identità e del documento d’identità elettronico nonché le modalità d’impiego”; tale decreto, rappresenta il passo finale dell’iter per l’entrata a regime della CIE.

 

Il 31 dicembre 2007 è la data fissata dal Codice dell’Amministrazione Digitale oltre la quale non sarà più possibile accedere ai servizi on-line della PA semplicemente tramite nome utente e password; dal 2008 bisognerà  autenticarsi con la CIE.

 

Ricordiamo inoltre la pubblicazione da parte del Ministero dell’ Interno dei prerequisiti minimi  hardware e software per le stazioni di emissione CIE.

 

In questo quadro è essenziale per i Comuni la definizione e attuazione del piano di sicurezza.

 

 

"Che fare dopo che la Prefettura ha approvato il Piano di sicurezza?"

 

 

1 – ATTUAZIONE DEL PIANO

Sulla base del contenuto del documento il responsabile comunale per la sicurezza CIE provvederà alla:

2 - MONITORAGGIO DEL PIANO

Il punto 2 dell’allegato 5 al Decreto stabilisce che “il responsabile comunale della sicurezza CIE è tenuto a redigere le schede di attuazione, monitoraggio e validazione,  con frequenza trimestrale dalla data di approvazione del Piano di sicurezza da parte della Prefettura. Il Comune è quindi tenuto ad inviare le schede compilate alla Prefettura”.

Anche sulla base del contenuto del documento il responsabile comunale per la sicurezza CIE provvederà a predisporre:

  

3 – REVISIONE DEL PIANO

 

La prima revisione del piano che da luogo alla versione beta, versione più precisa ed efficace della versione alfa, deve essere effettuata secondo quanto prescritto nel decreto all’art. 9, comma 9 “dopo sei mesi dall’approvazione” e realizzata in base ai seguenti parametri:

Si tratta in sostanza di una vera e propria messa a punto del piano in base anche alle attività di monitoraggio di cui al punto precedente.

Dopo la redazione del Piano versione BETA gli aggiornamenti devono avvenire con cadenza annuale.